[1]La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

[2]sergenti.......................... n. 7.000 sergenti raffermati di leva.................. n. 600 sottocapi e comuni volontari................ n. 4.000 sottocapi raffermati di leva................ n. 1.200

Testo vigente dal 30 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art75 · fonte del testo