L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Testo vigente dal 30 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art65 · fonte del testo