In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art41 · fonte del testo