Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, per l'anno finanziario 1980, e' stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.

Testo vigente dal 30 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149~art28 · fonte del testo