Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche allo estero.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art83 · fonte del testo