Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art66 · fonte del testo