Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, al prelevamento dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, delle eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da destinare al fondo sanitario nazionale. Tali eccedenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art39 · fonte del testo