E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:

  • a)a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonche' di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;
  • b)alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
  • c)alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;
  • d)alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
  • e)agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;
  • f)all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art101 · fonte del testo