Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.000.000.000. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, e' determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.000.000.000.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art10 · fonte del testo