Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per la attuazione della riforma tributaria.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art62 · fonte del testo