Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1977. Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1977 e fino al 2006.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art15 · fonte del testo