Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1976, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art107 · fonte del testo