E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Testo vigente dal 20 marzo 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;54~art65 · fonte del testo