E' stabilito, per l'anno finanziario 1971, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art69 · fonte del testo