Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unita' comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art32 · fonte del testo