Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito per l'anno finanziario 1968 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.200 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art84 · fonte del testo