Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 400 miliardi.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art20 · fonte del testo