Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1967-68 e 1968-69, restano stabilite per l'anno finanziario 1968, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art123 · fonte del testo