L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1967 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Testo vigente dal 29 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art28 · fonte del testo