Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti spese: lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi: lire 1.267.600.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la, delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera; lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato; lire 94.356.335.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di Energia Nucleare; per la difesa aerea e per le nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonche' per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili - acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio - infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unita' navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art76 · fonte del testo