Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 540.000.000 di cui: lire 350.000.000 per la concessione di contributi previsti dall'articolo 12 - primo comma, lettera a) - della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357; lire 100.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza; lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera b) dell'articolo 19-quater, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art98 · fonte del testo