Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti assegnazioni: lire 56.000.000, per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui allo articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili; lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art36 · fonte del testo