L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art19 · fonte del testo