[1]La somma di L. 125,000,000 autorizzata con l'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, ripartita come segue:

[2]un milione di lire per ciascuno dei due esercizi 1903-904 e 1904-905;

[3]tre milioni di lire per ciascuno dei tre esercizi successivi;

[4]lire sette milioni per anno nei dodici esercizi dal 1908-909 al 1919-20;

[5]e annue lire sette milioni e mezzo nei quattro esercizi dal 1920-21 al 1923-24.

Testo vigente dal 25 luglio 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art2 · fonte del testo