L'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1 deve essere destinata per lire tre miliardi alla riorganizzazione dei servizi dell'Esercito, per L. 1.182.522.000 a quella della Marina militare e per lire un miliardo a quella dell'Aeronautica militare. La spesa predetta sara' compensata mediante inscrizione al capitolo n. 389 del bilancio della entrata per l'esercizio 1948-49 dei corrispondenti maggiori proventi ricavati dalla vendita di materiali residuati di guerra (A.R.A.R.). Al Ministro per il tesoro e' data facolta' di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-18;555~art2 · fonte del testo