Il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e' elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori pubblici provvedera' altresi' all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia ed alle spese di progettazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-30;1294~art1 · fonte del testo