Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Testo vigente dal 22 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;180~art1 · fonte del testo