All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 78.355.000.000 per l'anno 1979 e di L. 94.014.293.000 per l'anno 1980, si provvede rispettivamente mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a L. 78.355.000.000 l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale aL 31 dicembre 1979, della gestione speciale, per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a L. 94.014.293.000 lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;579~art13 · fonte del testo