Con effetto dal 1 gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli uffici tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550. Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art24 · fonte del testo