L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art17 · fonte del testo