Lo schema di programma di cui all'articolo 7 viene trasmesso dall'EGAM al Ministro per le partecipazioni statali per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, sentite le regioni in ordine alle loro competenze in materia. Tale programma e' sottoposto all'esame del Parlamento secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589. Le iniziative contenute nello schema di programma sopra menzionato verranno finanziate con i mezzi indicati nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge, secondo le direttive che verranno impartite all'EGAM dal Ministro per le partecipazioni statali.

Testo vigente dal 10 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-07;69~art8 · fonte del testo