Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art14 · fonte del testo