Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gia' modificata dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, sono sostituiti dal seguente: "La commissione sanitaria provinciale e' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458".

Testo vigente dal 7 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;165~art3 · fonte del testo