1. I controlli degli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, di cui all'articolo 130 della Costituzione, sono esercitati dall'organo di controllo e dalle sue sezioni autonome, secondo le modalita' fissate con legge regionale.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art42 · fonte del testo