1. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art3 · fonte del testo