1. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o la presa d'atto da parte del Consiglio delle dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art26 · fonte del testo