1. L'Assemblea generale e' l'organo supremo dell'Organizzazione; essa e' composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi. 2. Al momento delle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non potranno farsi rappresentare da piu' di cinque delegati, di cui uno sara' nominato Capo delegazione dal Membro. 3. Il Comitato dei Membri affiliati puo' designare fino a concorrenza di tre osservatori e ciascun Membro affiliato puo' nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art9 · fonte del testo