All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per una quota di lire 1 miliardo, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-04;558~art4 · fonte del testo