Le divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione, che non avranno trovato una soluzione per via diplomatica, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una o dell'altra Parte. Le Parti designeranno a questo scopo, di comune accordo, un arbitro, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla domanda di una di esse. Se la designazione non potesse aver luogo nel periodo sopra indicato, l'arbitro verra' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una o dell'altra delle due Parti. L'arbitro non potra' avere la nazionalita' di alcuna delle due Parti.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art13 · fonte del testo