Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art22 · fonte del testo