1. Il Segretariato sara' composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto necessario. 2. Il Direttore esecutivo sara' nominato dal Comitato dei ministri. 3. Nell'assolvere i propri compiti in relazione a questo Accordo il Direttore esecutivo e il personale del Segretariato saranno responsabili e riferiranno di fronte agli organi dell'Agenzia. 4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, adottera' tutte le decisioni necessarie per la istituzione ed il funzionamento del Segretariato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art59 · fonte del testo