Il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, esercita la giurisdizione ordinaria sul Clero Palatino addetto alle Chiese e Cappelle indicate nell'art. 3, salvi restando nei riguardi di detto Clero i diritti degli Ordinari dei luoghi nei territori di loro giurisdizione, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art4 · fonte del testo