In capo di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art22 · fonte del testo