[1]Procedimento del referendum abrogativo

[2]La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi. In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino della Regione, dei risultati del referendum. Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non puo' essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art72 · fonte del testo