[1]Prestiti e obbligazioni

[2]Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facolta' di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica. Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art59 · fonte del testo