Tra le finalita' che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione. A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si e' dati, opera per:

  • 1)la cessazione del fenomeno;
  • 2)il rientro degli emigrati;
  • 3)la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata. La legge regionale stabilira' i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art8 · fonte del testo