[1]Referendum consultivo

[2]E' ammesso il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni. Possono costituire altresi' oggetto di referendum consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale. Il referendum consultivo e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le modalita' per il ricorso al referendum consultivo, per il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 62/1975

    Parametro
    12 marzo 1975

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante: "Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista", questione sollevata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, della Costituzione ed all'art. 60 dello Statut…

    Art. 133 cost. · Art. 60 Approvazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art60 · fonte del testo