[1]Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

[2]Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art30 · fonte del testo