[1]I Consiglieri regionali

[2]Il Consiglio e' composto da Consiglieri eletti a suffragio universale diretto. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art21 · fonte del testo