Sono inoltre approvati con legge regionale: - i bilanci di previsione, i conti consuntivi e lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio; - i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato; - l'esercizi o provvisorio; - l'istituzione e la disciplina di tributi propri; - l'assunzione di mutui; - l'emissione di prestiti; - l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti; - l'istituzione di enti ed aziende regionali; - le procedure di programmazione regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art10 · fonte del testo